Partenza Rentri a Dicembre 2024?
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Gli allegati I e II al D.M. 59 del 4 aprile 2023 contengono, rispettivamente, i nuovi modelli di registro cronologico di carico e scarico e di Formulario di identificazione del rifiuto (F.I.R.) cui agli articoli 4 e 5 dello stesso decreto.
Tenuto conto di quanto previsto dalle istruzioni per la compilazione dei registri e dei F.I.R. allegate al decreto direttoriale n.251 del 19/12/2023, si riportano di seguito i modelli di registro cronologico di carico e scarico e di FIR, conformi per struttura e sequenza a quelli approvati con il decreto ministeriale del 4 aprile 2023 n. 59, che rappresentano il formato definitivo di riferimento che dovrà essere utilizzato dagli operatori.
Modello FIR
Allegato FIR (Intermodale)
Frontespizio registro di carico e scarico
Modello Registro di carico e scarico
Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, per venire incontro alle esigenze organizzative delle imprese e del sistema Camerale, ha fissato al 4 novembre 2024 l’avvio del servizio di stampa su supporto cartaceo del format di registro cronologico di carico e scarico, da vidimare presso le Camere di Commercio (CCIAA).
Il servizio sarà accessibile attraverso il portale RENTRI e non richiederà alcuna registrazione o iscrizione.
Gli operatori non tenuti ad iscriversi al RENTRI entro il 13 febbraio 2025 dovranno vidimare presso la CCIAA il format di registro cronologico di carico e scarico stampato su supporto cartaceo attraverso il servizio disponibile sul portale http://www.rentri.gov.it, prima di procedere alla prima annotazione su tale registro e quindi anche dopo la scadenza del 13 febbraio 2025.
Per quanto riguarda la vidimazione digitale dei FIR e dei registri di carico e scarico, gli operatori potranno effettuare la vidimazione tramite i servizi forniti dal RENTRI a partire dal 23 gennaio 2025.
I nuovi modelli potranno essere utilizzati a partire dal 13 febbraio 2025.
Il formulario di identificazione del rifiuto in formato digitale potrà essere emesso su base volontaria prima del 13 febbraio 2026, solo dopo la conclusione della fase di sperimentazione attualmente in corso; tale fase potrà protrarsi anche nei primi mesi del 2025.
In merito alla conclusione della fase di sperimentazione, verrà fornita sul portale RENTRI una specifica comunicazione.
Per utilizzare il formulario in formato digitale prima del 13 febbraio 2026 è necessario che sia terminata la fase di sperimentazione attualmente in corso, e che tutti gli operatori coinvolti nella movimentazione del rifiuto:
Con decreto direttoriale del 12/12/2024 n. 255, è stata adottata la procedura di accreditamento che gli enti, amministrazioni ed organi di controllo di cui all’articolo 19, comma 4 del D.M. 4 aprile 2023, n. 59, devono seguire per accedere alle informazioni contenute nel RENTRI ai fini dello svolgimento delle proprie attività istituzionali
Con decreto direttoriale del 12/12/2024 n. 253 sono stati definiti i criteri tecnici funzionali per l’individuazione dei sistemi di geolocalizzazione sulla base di quanto previsto dall’art. 16 del DM 59/2023 ed è stata fissata la data a partire dalla quale le informazioni afferenti ai percorsi rilevati dai sistemi di geolocalizzazione devono essere rese disponibili.
Con decreto direttoriale del 12/12/2024 n. 254, emanato ai sensi dell’articolo 21, comma 1, lettera f) del decreto del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica 4 aprile 2023, n. 59, sono stati approvati i seguenti documenti:
– Manuale per la tenuta del registro di carico e scarico con i servizi di supporto;
– Manuale per l’emissione dei FIR cartacei con i servizi di supporto;
– Manuale per l’accesso e l’iscrizione al RENTRI da parte degli operatori;
– Manuale per l’accesso e l’iscrizione al RENTRI da parte dei soggetti delegati;
– Manuale per l’accesso e la registrazione al RENTRI da parte dei produttori non soggetti ad obbligo di iscrizione.
L’Area Demo del RENTRI si è arricchita di ulteriori funzionalità relative anche ai soggetti non iscritti al RENTRI ma che dovranno effettuare il download del nuovo template di registro di carico e scarico, da vidimare fisicamente presso la Camera di Commercio territorialmente competente e per scaricare i nuovi formulari.
L’area DEMO del RENTRI è stata aperta ed è possibile effettuare l’accesso e scoprire cosa contiene.
Noi lo abbiamo testato Leggi il nostro approfondimento
Mancata o irregolare iscrizione
La mancata o irregolare iscrizione al RENTRI secondo le tempistiche e le modalità definite dal D.M. 04 aprile 2023, n. 59, comporta, ai sensi dell’art. 258, commi 10, 11 e 12, l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 500,00 a € 2000,00 per i rifiuti non pericolosi e da € 1000,00 a € 3000,00 per i rifiuti pericolosi.
Le sanzioni sono ridotte ad un terzo nel caso in cui si proceda all’iscrizione al RENTRI entro i 60 giorni successivi alla dalla di scadenza dei termini previsti dal D.M. 04 aprile 2023, n. 59.
Mancata o incompleta trasmissione dati
La mancata o incompleta trasmissione dei dati al RENTRI, ai sensi dell’art. 15 del D.M. 04 aprile 2023, n.59, secondo le tempistiche e le modalità definite dallo stesso Decreto, comporta, ai sensi dell’art.258 del D.lgs. 152/2006, commi 10, 11, 12 e 13, l’ applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 500,00 a € 2000,00 per i rifiuti non pericolosi e da € 1000,00 a € 3000,00 per i rifiuti pericolosi.
Non è soggetta alle sanzioni di cui sopra la mera correzione di dati, comunicata con le modalità previste dal D.M. 04 aprile 2023, n. 59.
Le sanzioni conseguenti alla trasmissione o all’annotazione di dati incompleti o inesatti sono applicate solo nell’ipotesi in cui i dati siano rilevanti ai fini della tracciabilità, con esclusione degli errori materiali e violazioni formali. In caso di dati incompleti o inesatti rilevanti ai fini della tracciabilità di tipo seriale, si applica una sola sanzione aumentata fino al triplo.
La transizione al digitale quanto sarà complessa?
Le transizioni sono sempre complicate, basti guardare al passato ed a ciò che accade oggi e ci si rende subito conto che la transizione, di qualunque tipo essa sia, porta con sé speranze, desideri e timori.
Non possiamo però esimerci dall’evolverci, dal mutare, dal trasformarci e trasformare i nostri processi affinché siano più aderenti alle nostre esigenze e questo forse è il vero fulcro sul quale si muovono tutte le transizioni.
Il RENTRI in fondo, rappresenta una transizione, un secondo tentativo che nasce sulle ceneri del SISTRI, esperimento probabilmente da definirsi “amatoriale” nella sua realizzazione, con alla base comunque un principio nobile ma che ha dimostrato ampiamente come analisi, studi, approfondimenti e test, siano i pilastri fondamentali sui quali costruire dei nuovi strumenti.
Sappiamo tutti che l’attuale tracciabilità dei rifiuti, obsoleta nella forma e basata su sistemi cartacei, ha la necessità di fare un salto in avanti, di proiettarsi nel futuro e di essere al passo con i tempi per poter sostenere la velocità con la quale le organizzazioni crescono, tracciano i propri dati, gestiscono i propri rifiuti ed al contempo agli organi di controllo di ridurre il gap temporale che intercorre tra l’avvio a recupero dei rifiuti ed il controllo delle movimentazioni.
Il RENTRI dovrebbe rappresentare l’anello di congiunzione tra questi aspetti e, passo dopo passo, ci avviciniamo sempre di più al suo avvio. Avvio annunciato a gran voce, anche con l’apertura alla piena collaborazione con gli stake holder (quanto ci piace usare termini inglesi) e che finalmente ha visto una prima propria forma con una base sperimentale, uno schema di decreto, il decreto 59/2023 ed i primi decreti direttoriali.
In questi ultimi mesi abbiamo potuto iniziare a conoscere più da vicino quali saranno i futuri (ma non troppo lontani) strumenti che ci permetteranno di gestire la tracciabilità dei rifiuti; abbiamo iniziato a dare uno sguardo ai casi d’uso, ai soggetti obbligati all’iscrizione al RENTRI, a quelli che ne saranno esclusi e alle modalità con le quali la tracciabilità dovrà essere garantita ed in tutto ciò una domanda non può non sorgere spontanea, ma perché creare sempre tante eccezioni? Non sarebbe stato più semplice far convogliare tutta la gestione dei rifiuti in un unico sistema? E quante eccezioni al sistema avremo nel prossimo futuro? Se la storia ci insegna qualcosa (ed il SISTRI è probabilmente la pietra di paragone più adatta), dovremo aspettarci mille altre eccezioni tali da frammentare inutilmente la tracciabilità dei rifiuti o caricare di oneri i soggetti a valle della filiera?
Ecco, la transizione si sta già verificando. Molti di noi ancora non se ne sono accorti ma stiamo vivendo un momento di cambiamento nella gestione dei rifiuti e dobbiamo prepararci per giungere pronti alla fatidica data del 15 Dicembre 2024 quando il primo gruppo di soggetti obbligati dovrà avviare le procedure di iscrizione al RENTRI.
Quanti cambiamenti saranno necessari nelle nostre organizzazioni? Non pochi probabilmente, dovremo adattarci ad un nuovo sistema che parte e che non prevede (forse per fortuna) doppi binari di avvio con un dispendio di energie e risorse a carico delle organizzazioni. Ma in ogni caso dobbiamo attrezzare i nostri sistemi gestionali, modificare le nostre procedure e processi, coordinarci in modo più attivo con tutti gli attori della filiera affinché ogni passaggio funzioni millimetricamente. Non possiamo infatti dimenticare che quando il RENTRI sarà attivo, ogni correzione che vorremo apportare ad una annotazione dovrà essere tracciata e ci sarà un soggetto che dovrà assumersene la responsabilità e dovrà giustificare l’accaduto. Oggi a tutto ciò molto spesso non ci pensiamo, ma dovremmo iniziare a modificare il nostro approccio alla gestione dei rifiuti.
Durante la fase di transizione dovremo imparare a gestire la tracciabilità dei rifiuti in modo “leggermente” diverso da quanto avviene oggi. Dovremo abbandonare i decreti 145/98 e 148/98 che fino ad oggi hanno disciplinato l’utilizzo dei registri di carico e scarico e dei formulari e dovremo studiare ed imparare le nuove istruzioni d’uso della nuova modulistica e saranno tanti gli interrogativi che emergeranno per i casi non previsti. Chi dovrà dare una risposta a questi interrogativi dovrà essere celere nel supportare gli utenti perché, come sappiamo, i dati delle movimentazioni devono essere trasmessi alle Camere di Commercio in tempi certi e stabiliti ed in ogni caso la produttività delle organizzazioni non può fermarsi in attesa di ricevere una risposta in tempi “biblici”. E’ necessario che le indicazioni sull’uso del RENTRI siano incentrate sulla reale operatività delle organizzazioni e non definite solo in modo generico. Norma e tecnica devono trovare un punto di incontro.
The show must go on….ed è ciò che dovrà accadere ed è ciò che accadrà; i cantieri continueranno a produrre rifiuti mentre procedono nelle loro attività, le officine continueranno a produrre rifiuti mentre svolgono le loro attività quotidiane, i manutentori ed installatori continueranno a fare il loro lavoro per permettere ad impianti e strutture di continuare ad operare e ricordiamo che le organizzazioni, grandi o piccole che siano, non sono sempre esperte del mondo dei rifiuti che sempre più spesso deve trovarsi a confrontarsi con norme dal carattere generico e poco aderente alla realtà quotidiana. Quando tempo occorrerà per compilare un formulario di identificazione dei rifiuti? Quali nozioni saranno necessarie per evitare errori? Ancora oggi, nel nostro lavoro, riscontriamo delle difficoltà oggettive nella compilazione di un formulario che, nella attuale forma se rapportato al nuovo format, appare banale.
Durante la transizione dobbiamo aspettarci che chi di dovere sia davvero al fianco delle organizzazioni nel supportarle nella gestione quotidiana dei propri rifiuti e soprattutto che lo si faccia con approccio razionale e basato meno sulla teoria e più sulla pratica.
E sull’approccio razionale al problema è utile fare qualche riflessione, ad esempio, sulla sezione anagrafica delle autorizzazioni degli impianti. In base alle istruzioni fornite dai decreti direttoriali, il soggetto titolare di una autorizzazione per la gestione dei rifiuti, nonostante sia attivo il portale ReCer, avrà la responsabilità, con tutte le conseguenze che ne derivano, di dover selezionare l’autorizzazione ambientale vigente ma non solo, infatti, viene indicato che, nel caso in cui ci siano più autorizzazioni rilasciate nel tempo, dovrà essere selezionata quella più recente senza specificare l’aspetto più importante, ovvero, dovranno essere considerate anche le modifica non sostanziali o solo quelle sostanziali?
Ci si interroga pertanto sulla validità delle informazioni sulle autorizzazioni presenti nel portale Recer e sulle motivazioni che spingono il legislatore ad attribuire la responsabilità della indicazione dell’autorizzazione vigente al soggetto titolare della stessa e non all’amministrazione che ha rilasciato il provvedimento. Perché non seguire l’esempio, vincente, dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali?
E non si può altresì non considerare la mole di dati che viene richiesta per la compilazione del nuovo registro cronologico di carico e scarico e dei nuovi formulari e della indicazione, per molte casistiche, di non indicare nelle annotazioni di scarico, per i Produttori, il peso riscontrato a destino.
E perché, se le informazioni sono sottoscritte digitalmente e trasmesse al RENTRI ed accessibili agli organi di controllo, all’operatore iscritto viene richiesto di garantire l’accesso alle informazioni nella propria sede? Ridondanza dei sistemi di sicurezza? Su questo aspetto sarebbe utile fare delle riflessioni.
Appare chiaro che il numero di interrogativi sale vertiginosamente man mano che leggiamo i decreti direttoriali ma auspichiamo che il legislatore sappia dare delle chiare indicazioni agli “operatori” che con il RENTRI dovranno confrontarsi, gestire i propri rifiuti e saranno esposti a sanzioni che siamo certi, non mancheranno nel momento di più profonda incertezza.
Voi che ne pensate? Quali sono i vostri punti di vista nei confronti del RENTRI e del passaggio epocale che ci aspetta?
Con la pubblicazione del Decreto Direttoriale n. 251/2023 vengono definite le modalità operative previste dall’articolo 21, comma1, lettera d) del Decreto del ministero del MASE 4 Aprile 2023 n. 59 relative alle modalità di compilazione dei modelli di cui agli articoli 4 e 5 del già citato DM 59/2023.
Il decreto prevede 2 allegati:
Decreto Direttoriale 251/2023
Allegato I
Allegato II
Integrazione
Il Ministero dell’Ambiente e della sicurezza energetica rende noto che a seguito dell’entrata in vigore della Legge 14 novembre 2024 n. 166 che ha previsto l’abrogazione della categoria 3 bis dall’Albo nazionale gestori ambientali, si rende necessario apportare alcune integrazioni alle Istruzioni per la compilazione del Registro di carico e scarico dei rifiuti contenute nell’allegato 1 al decreto direttoriale 251 del 19/12/2023 e alle Istruzioni per la compilazione del Formulario di identificazione del rifiuto contenute nell’allegato 2 al decreto direttoriale 251 del 19/12/2023.
A tale riguardo si segnala quanto segue:
– nel caso in cui il trasportatore non è iscritto all’Albo nazionale gestori ambientali, l’impianto di destinazione dei rifiuti e l’intermediario NON dovranno indicare il numero di iscrizione all’Albo quando compilano, in sede di annotazione del movimento di carico da terzi e di carico e scarico contestuale, il campo “provenienza del rifiuto”, previsto dai punti 2.1.1 (carico per rifiuto ricevuto da terzi) e 4.1.1 (carico e scarico contestuale sul registro) delle Istruzioni per la tenuta del registro di carico e scarico rifiuti contenute nell’allegato 1 al decreto direttoriale 251 del 19/12/2023.
– Analogamente, laddove il trasportatore non sia iscritto all’Albo, NON andrà compilato il campo n. 4 del modello di FIR (numero di iscrizione all’Albo) previsto dai punti 1.1.2 “Trasporto da produttore a destinatario con trasportatore ed eventuale intermediario” e “2.1 Rifiuti di cui all’art. 193, comma 19 del Decreto legislativo n. 152 del 2006” delle Istruzioni per la compilazione del formulario di identificazione del rifiuto contenute nell’allegato 2 al decreto direttoriale 251 del 19/12/2023.
– NON andrà inserito, altresì, il numero di iscrizione all’Albo presente nel campo 13 (Trasbordo parziale), campo 14 (Trasbordo totale) e nel campo vettore terrestre (Trasporto intermodale) previsti dai punti 2.7, 2.8 e 2.5 del sopra citato allegato.
Si informa inoltre che la tabella “tipologia delle autorizzazioni” riportata al punto 5.1 dell’allegato 1 al decreto direttoriale 251 del 19/12/2023 “Modalità di compilazione del modello di cui all’art.4 del D.M. n.59 del 2023 – Istruzioni per la compilazione del registro cronologico di carico e scarico rifiuti” e al punto 3.1 dell’allegato 2 al decreto direttoriale 251 del 19/12/2023 “Modalità di compilazione del modello di cui all’art.5 del D.M. n.59 del 2023 Istruzioni per la compilazione del formulario di identificazione del rifiuto (FIR)” è modificata come di seguito riportato
Questo paragrafo fornisce i requisiti minimi necessari per consentire il collegamento applicativo tra il sistema gestionale dell’operatore, la piattaforma telematica.
Le specifiche tecniche sono vincolanti per gli operatori iscritti al RENTRI e rappresentano il punto di riferimento per chiunque, anche non iscritto, alla piattaforma telematica che intenda digitalizzare l’emissione dei formulari.
Il servizio fornisce agli operatori iscritti al RENTRI un insieme di strumenti per l’utilizzo di certificati digitali per l’applicazione della firma digitale in modalità remota.
Attraverso tali certificati è consentita esclusivamente l’implementazione della interoperabilità verso il RENTRI. È inoltre consentito l’utilizzo di questi certificati per sottoscrivere i formulari in formato digitale. Pertanto, tali servizi sono finalizzati ad agevolare la transizione alla gestione digitale e consentono la comunicazione applicativa tra sistemi e la sottoscrizione di documenti elettronici.
I soggetti destinatari di questa funzione sono gli operatori iscritti al RENTRI ed i propri soggetti delegati e in particolare le strutture tecniche informatiche di cui loro si avvalgono per lo sviluppo di sistemi gestionali interoperabili con la piattaforma telematica nel caso in cui non dispongano di soluzioni autonome di firma remota reperibili sul mercato.
Questa funzione è rivolta agli operatori iscritti al RENTRI e che non dispongono di sistemi gestionali interoperabili con la piattaforma telematica.
Il servizio mette a disposizione le funzionalità di base che consentono all’operatore, iscritto al ENTRI di svolgere le operazioni per la trasmissione alla piattaforma telematica dei dati inerenti registro cronologico di carico e scarico e che consente di assolvere agli obblighi di vidimazione compilazione del registro cronologico in formato digitale.
Il servizio è rivolto agli operatori iscritti al RENTRI e che non dispongono di sistemi gestionali interoperabili con la piattaforma telematica RENTRI e che quindi intendono avvalersi del servizio di supporto messo a disposizione dalla piattaforma telematica per l’assolvimento degli adempimenti previsti dal DM 4 Aprile 2023 n. 59 in alternativa a soluzioni sviluppate internamente o acquisite dal mercato.
Il servizio viene erogato mediante l’applicazione web della piattaforma telematica.
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