Il servizio è rivolto ai soggetti iscritti al RENTRI e che dispongono di un sistema gestionale informatico in grado di assicurare l’interoperabilità per l’assolvimento degli adempimenti inerenti la trasmissione di dati.
I dati che vengono trasmessi mediante questa istruzione afferiscono esclusivamente ai formulari emessi in formato digitale.
Per poter usufruire della funzione, gli operatori devono aver perfezionato l’iscrizione al RENTRI e la trasmissione dei dati può avvenire solo sulle posizioni dove sono state correttamente configurate le unità locali.
Per quanto riguarda i rifiuti prodotti fuori dall’unità locale, si fa riferimento all’unità locale presso la quale è tenuto il registro cronologico di carico e scarico.
I servizi che vengono offerti permettono di eseguire le azioni necessarie alla trasmissione dei dati e le azioni complementari di consultazione di dati trasmessi.
I dati del formulario digitale riferito ai soli rifiuti pericolosi sono trasmessi alla piattaforma telematica in formato rispondente alle specifiche tecniche che definiscono il formato XFIR e che sono pubblicate sul portale RENTRI. La trasmissione dei dati deve essere effettuata da parte del produttore, del trasportatore e destinatario, i quali se ne assumono la responsabilità, ognuno per la propria parte, nel rispetto delle tempistiche normative previste per le annotazioni del movimento sul registro cronologico di carico e scarico.