RENTRI - Digitalizzazione dei rifiuti
Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del 01/09/2023 del Decreto 10 Luglio 2023 n. 119, l’economia circolare si arricchisce di un ulteriore tassello (con un ritardo di non poco conto).
Infatti il decreto introduce il Regolamento recante determinazione delle condizioni per l’esercizio delle preparazioni per il riutilizzo in forma semplificata ai sensi dell’art. 214-ter del D.Lgs. 152/2006.
Il decreto, composto da 10 articoli e 2 allegati va ad allargare i titoli autorizzativi per la gestione dei rifiuti sebbene si collochi nella prima fascia ovvero quello delle comunicazioni.
Data l’esigenza, per alimentare l’economia circolare, di nuove strutture, anche più snelle, in grado di riparare i nostri beni per prolungarne la vita utile, riducendo così la produzione dei rifiuti, il varo di questo decreto apre a molte opportunità.
Tra le nuove definizioni che vengono introdotte e che occorre leggere con attenzione per una corretta lettura del decreto:
Per poter avviare una attività di preparazione al riutilizzo, il decreto prevede che si operi in conformità all’art. 216 commi e 2. L’esercizio delle operazioni è avviato decorsi 90 gg dalla presentazione della comunicazione di inizio attività, entro i quali l’amministratore territorialmente competente verifica i requisiti previsti dal regolamento.
La comunicazione di inizio attività, a firma del gestore, deve essere compilata secondo l’allegato 2 del decreto.
Per quanto riguarda la preparazione al riutilizzo dei RAEE, rifiuti che ben si prestano a questo tipo di attività, l’avvio dell’esercizio è subordinato alla visita preventiva da parte dell’amministrazione competente, entro 60 gg dalla presentazione della comunicazione. La visita viene svolta ai fini di verifica di conformità della struttura alle prescrizioni di cui agli allegati VII e VIII del D.Lgs. 49/2014.
Quali sono i rifiuti esclusi dalla preparazione al riutilizzo?
Art. 3 comma 4
Sono inoltre esclusi anche i rifiuti allo stato liquido ed aeriforme, rifiuti radioattivi e articoli pirotecnici. In ogni caso occorre far riferimento alla tabella 1 dell’allegato 1 che riporta tutti i codici EER ammessi.
Nota importante riguarda il tanto discusso doppio R13 che anche in questo caso viene esplicitato:
Il passaggio tra centro di preparazione per il riutilizzo e impianti autorizzati ad operazioni di recupero R13 è consentivo esclusivamente per una sola volta ai soli fini di cernita.
Link Decreto 119/2023
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